Le riflessioni di qualche giorno fa sull’affidamento condiviso hanno scatenato una veemente tempesta, anche una sorta di brain storming. Appassionata, sentita, vissuta. Ciò conferma quanto il tema sia di straordinaria attualità posto che investe una parte consistente delle coppie che si separano, oramai la metà.
Poche volte ci si separa amichevolmente e nel conflitto conseguente alla separazione si apre la contesa dei figli. Se la contesa viene affrontata da genitori equilibrati, responsabili, consapevoli e ad armi pari, il conflitto si stempera in poco tempo, senza alcun spargimento di “sangue”. In caso contrario, ove manchino alcuni tra tali prerequisiti il conflitto può prendere pieghe anche devastanti. Con danni irreparabili, patrimoniali e non patrimoniali.
Come già scrissi, l’auspicio è che i genitori separandi abbiano tali caratteristiche ma appunto ove non le abbiano, – ed anche solo uno tra di essi, poiché per non litigare occorre essere in due, potendo uno solo tra i due imporre il conflitto all’altro suo malgrado, come spesso accade – diviene fondamentale il ruolo dei terzi chiamati a dirimere o quanto meno regolamentare il conflitto: giudici, avvocati, assistenti sociali, consulenti. Ciò pretende che essi siano competenti (direi molto, poiché è pretesa una particolare specializzazione), equilibrati (ed equidistanti, direi anche dal proprio cliente), retti ed onesti (intellettualmente e moralmente).
Ho conosciuto giudici e avvocati straordinari, potrei raccontarveli. Ho conosciuto anche tanti cialtroni particolarmente dannosi per entrambi i genitori (dunque anche per il proprio cliente, se avvocati) e soprattutto per il minore. Cialtroni che trattano il cliente come se trattassero un sinistro dinanzi al giudice di Pace (nel quale forse sì son competenti), lo assecondano, lo incitano a compiere ogni nefandezza possibile finalizzata ad annientare la controparte-genitore. Cialtroni che considerano i genitori numeri e volti anonimi, senza avere il tempo e la capacità di entrare nel loro vissuto.
Conosco la ingiustificata e non più sopportabile prassi giurisprudenziale di stravolgere la legge sull’affidamento condiviso, collocando a priori il figlio dalla madre, relegando in un insopportabile recinto il padre desideroso di fare bene da padre, confinandolo all’esilio, anzi all’oblio, ignorando il mantenimento diretto, dimenticandosi del potere di ammonimento e del risarcimento. Conosco soprattutto la prassi genitoriale (e mi spiace ribadirlo, soprattutto delle madri) di abusare del diritto statuito dall’art. 24 Cost. (diritto alla difesa), diffamando l’altro genitore (con querele infondate ove non inventate), interponendo false testimonianze e false prove, al solo fine di distruggerlo e di ottenere cospicui assegni di mantenimento o di intimidirlo per farlo cedere dinanzi alle proprie pretese. Conosco la prassi giurisprudenziale di legittimare tale abuso del diritto (in generale) senza giungere ad infliggere alcuna punizione al genitore scellerato. Eppure gli strumenti processuali esistono.
Conosco giudici indifferenti a tali abusi, i quali anche accertandoli, si limitano a sostenere che “comunque è interesse del minore, soprattutto nei suoi primi anni di vita, vivere prevalentemente con la madre”. Poco importa se la madre sia una irresponsabile che ha distrutto la vita del padre del minore, ne distrugge quotidianamente l’immagine dinanzi al figlio, ne succhia avidamente il mantenimento (senza dover rendere conto a nessuno). E’ nell’interesse del minore farlo crescere con una tale figura?
E’ dunque opportuno stroncare (in sede civile e in sede penale) ogni forma di abuso del diritto e del processo, poiché si ingenerano drammi sociali (ed economici). E’ dunque necessario sanzionare con vigore e senza indugio magistrati, giudici, assistenti e consulenti che si rivelino incompetenti e non equilibrati.
Vi racconterò solo uno tra i tanti casi vergognosi: quello di un padre, la cui convivente divenuta madre da poco, inspiegabilmente si allontana da lui col bimbo, frapponendo centinaia di chilometri. E per giustificare ciò inonda la procura di false querele verso il padre, così vietandogli di vedere il bimbo. Dopo “soli” 2 anni di causa dinanzi al Tribunale dei Minori, nonché decine di querele, consulenze, spese abnormi, immagine infangata di una persona seria, il giudice accerta infine che la madre è persona indegna della potestà genitoriale, accertando la gravità dei suoi comportamenti. Ma inspiegabilmente, per non fare un torto a nessuno, sottrae anche al padre-vittima la potestà genitoriale. Quanto è risarcibile tutto ciò per il padre? Qualche milione di euro potrebbe bastare a riparare i gravi danni? E verso quali soggetti, atteso che vi sono grandi responsabilità sia dei giudici che degli avvocati che dei consulenti? Occorre dunque un moto di sdegno, collettivo.
di Marcello Adriano Mazzola
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/25/affidamento-condiviso-abuso-diritto-processo/186362/
Secondo il Dr. Craig Childress (noto specialista in Parental Alienation Dynamics) esiste già nel DSM una classificazione della PAS, in quanto il genitore alienante è affetto da disturbi clinicamente classificabili secondo lo schema diagnostico del DSM-IV come:
Questi disturbi della personalità del genitore, inducono nel minore alienanto, autonomi disturbi della personalità classificabili nello schema diagnostico del DSM-IV come:
In sostanza il Dr. Childress sostiene che, pur non esistendo ancora disturbi già classificati riconducibili alla alienazione genitoriale, il DSM-IV prevede alcuni disturbi (già classificati) che sono sufficienti a spiegare completamente la dinamica della alienazione genitoriale e del conseguente instaurarsi della PAS.
In questo senso, secondo Childress, non c’è bisogno di classificare in modo specifico la sindrome da alienazione genitoriale nel DSM.
http://www.drcachildress.org/
http://www.drcachildress.org/asp/Site/ParentalAlienation/index.asp
Pubblichiamo di seguito alcuni stralci di un interessante articolo a firma della psicologa e psicoterapeuta Dr.ssa Marisa Nicolini. Il titolo originale del post, “Genitorialità malata: sindrome di alienazione genitoriale e denunce di falsi abusi“, richiama immediatamente l’attenzione su uno dei drammi quotidianamente vissuti da genitori separati che in caso di separazione, non sempre spontaneamente, si spingono a confliggere oltre ogni ragionevole limite giungendo a fare strumento delle loro guerre i figli.
La L. n. 54/2006 ha sancito la regola della “bigenitorialità”, la quale ha comportato l’emersione di nuove patologie nelle relazioni familiari: tra queste, le più perverse sembrano essere la Sindrome di Alienazione Genitoriale e i Falsi Abusi sessuali su minori.
All’atto della separazione coniugale, consensuale o giudiziale che sia, i figli di norma vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, grazie alla legge che ha stabilito come regola la bigenitorialità. Dopo l’entrata in vigore della L. n. 54 del 2006, infatti, devono sussistere ed essere provate importanti motivazioni perché il Giudice possa disporre l’affido esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori: grave psicopatologia, abuso di sostanze, sociopatia, indisponibilità verso l’altro genitore, ecc.
Ma quando un genitore è in aperto conflitto con il coniuge dal quale si sta separando, non di rado lo vuole “distruggere” e desidera impedire l’applicazione della legge sulla bigenitorialità: è allora necessario che dimostri che esistono fondate ragioni per cui l’affidamento condiviso si renderebbe contrario al superiore interesse del minore.
Il quadro è perfetto. Sono infatti molti coloro che rilevano l’esplosione del fenomeno delle accuse strumentali proprio nei mesi successivi all’introduzione della legge sull’affidamento condiviso dei figli come, tra l’altro, ben spiega anche la Dr.ssa Sarah Viola, psicoloca e CTU del tribunale di Roma in questo filmato:
La Dr.ssa Marisa Nicolini nel suo articolo prosegue:
Da quando è entrata in vigore la L. 54 nel 2006, nel campo della Psicologia Giuridica, specialmente quando si è nominati ausiliari del Giudice (CTU), ci siamo scontrati con una realtà quanto mai dolorosa: mi riferisco ai casi in cui un genitore, spesso la madre, tenti in tutti i modi (mi auguro sempre in buona fede) di escludere l’altro genitore dalla condivisione dei doveri/diritti derivanti dalla genitorialità.
Tra i modi più perversi e pregiudizievoli per i figli vi sono quelli noti come Sindrome di Alienazione Genitoriale e Falsi Abusi. Si rimanda alla letteratura scientifica chi volesse approfondire la conoscenza di tali realtà. Qui è sufficiente ricordare che per Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS) si intende l’azione costante e subliminale di un genitore (alienante) sulla prole affinché questa diventi in prima persona “nemica” dell’altro genitore (alienato) arrivando a non volerlo più incontrare. Questa vera tragedia (un figlio che non vuole più vedere il padre, più raramente la madre, e relativo ramo familiare), viene ritenuta, invero, molto utile per poter sostenere davanti al Giudice ed al suo eventuale Consulente Tecnico: “Io glielo dico sempre che deve voler bene e frequentare anche il padre, ma è proprio lui/lei che non ci vuole andare! Che devo fare, mica gli/le possiamo imporre di amarlo!”.
Davvero interessante la definizione che viene poi data dei falsi abusi, che vengono paragonati ad un “tritacarne” dove vengono gettati padri e figli. A tal proposito la Dr. Niccolini scrive:
Forse ancora peggiore della PAS è da considerare l’accusa (infondata) di abuso sessuale mossa contro un genitore (pressoché sempre il padre) ai danni del figlio/la figlia, non di rado in età prescolare. Questi cosiddetti Falsi Abusi denunciati in corso di separazione coniugale pongono i minori all’interno di un “tritacarne” di visite, ascolti protetti, racconti in presenza di assistenti sociali, psicologi, operatori delle Forze dell’Ordine, Giudici, CTU, ecc. ecc. Di conseguenza, quand’anche si dovesse accertare che non si è consumato alcun abuso sessuale su quel minore da parte dell’offender denunciato dalla madre, il/la minore comunque ha dovuto fare un’esperienza che lo/la segnerà per tutta la vita, soprattutto con riferimento alla sfera della sessualità ma non solo.
Nel resto dell’articolo, l’autore spiega come e perché è necessario evitare in ogni modo queste derive delle separazioni coniugali affermando che:
Occorre dunque stare molto attenti a chi pretende di difendere i bambini: coinvolgere un minore in false accuse è una forma di abuso sessuale che può avere conseguenze psico-patologiche sovrapponibili a quelle degli abusi realmente esperiti.
Non possiamo far altro che raccomandare la lettura del post originale raggiungibile cliccando sul link Genitorialità malata: sindrome di alienazione genitoriale e denunce di falsi abusi
Con l’affidamento condiviso del figlio minorenne, il ragazzo potra’ avere anche la doppia residenza. E’ quanto stabilito dal Tribunale di Firenze nel caso di una coppia divorziata e che vive in due Comuni diversi: il giudice ha deciso per la prima volta che il bambino deve essere domiciliato, e dunque residente, presso tutti e due i genitori, oltre che essere affidato a entrambi.
Un provvedimento che e’ destinato a fare da apripista ad altre decisioni del genere nei sempre piu’ numerosi casi di affidamento condiviso del figlio minorenne e che rafforza il concetto di pari responsabilita’ genitoriale: non esiste piu’ un genitore presso cui il ragazzo risiede e abita prevalentemente e un altro genitore considerato ‘esterno’, che dovra’ esercitare i diritti-doveri di frequentazione con la prole. Con la doppia domiciliazione le case dei figli sono ufficialmente due, quella di mamma e quella di papa’.
La decisione presa dal giudice del Tribunale di Firenze Domenico Paparo e’ soprattutto nell’interesse del ragazzo: con il doppio domicilio – scrive nel provvedimento – potra’ ottenere dei vantaggi, come per esempio usufruire dei centri estivi organizzati da entrambi i Comuni dove risiedono mamma e babbo, visto che nelle loro abitazioni dovra’ trascorrere esattamente la meta’ dei giorni dell’anno, dunque anche il periodo in cui la scuola e’ chiusa. Ora tocca ai Comuni risolvere il problema della doppia residenza del figlio iscrivendolo presso i rispettivi registri.
”Con il provvedimento viene disposta la doppia domiciliazione del minore in perfetta sintonia del principio dell’affidamento condiviso – spiega il legale del padre, l’avvocato Iacopo Tozzi – che il disegno di legge parlamentare n.957 sta cercando ormai da tempo di introdurre nel nostro sistema legislativo, ma che il giudice
nell’interesse dei figli, ma anche dei genitori, come avvenuto in questo caso, puo’ gia’ prevedere e applicare”.
La doppia residenza permettera’ tra l’altro ai genitori, a differenza di quanto avvenuto finora, di accedere ad agevolazioni fiscali, a contributi, a sovvenzioni pubbliche in quanto il figlio risultera’ anche nello stato di famiglia di entrambi, documento fondamentale per esempio per il calcolo dell’Isee. Anche le comunicazioni sul ragazzo dovranno essere inviate a tutti e due gli indirizzi di residenza, permettendo cosi’ ai genitori di essere ugualmente informati sulle questioni inerenti il figlio.
http://www.lanazione.it/toscana/cronaca/2012/04/11/695599-tribunale-firenze-affidamento-minori-doppia-residenza.shtml
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2012/04/11/news/se_i_genitori_sono_divorziati_i_figli_hanno_la_doppia_residenza-33110906/
http://firenze.ogginotizie.it/128629-firenze-bimbo-in-affidamento-condiviso-decisa-la-doppia-residenza/
http://press.comune.fi.it/hcm/hcm5353-7_4_1-Doppio+domicilio+per+i+figli+di+genitori+separati,.html?cm_id_details=62133&id_padre=4473
http://www.iodonna.biz/il-tribunale-di-firenze-doppio-domicilio-residenza/
Cancellata ogni diversità fra i genitori.
I bambini avranno la doppia residenza.
Basta con le visite un fine settimana su due Francia, via libera alla paternità «congiunta».
Cambia il codice della famiglia.
I figli dei separati si divideranno fra papà e mamma in eguale misura
Tempi più sereni, e anche più impegnativi, per i papà separati.
E tempi di sicuro meno traumatici per i figli di genitori divisi.
Almeno nella Francia dei diritti e delle garanzie sociali, che ha scritto un altro capitolo innovativo nel codice di famiglia.
Una legge, approvata all’ unanimità all’ Assemblea nazionale, cancella, rispetto ai figli, la diversità fra coppie separate, sposate e di fatto, introduce la paternità congiunta in caso di separazione, garantisce al bambino la continuità degli affetti e delle relazioni con nonni, zie e parenti.
Una rivoluzione insomma, che privilegia bisogni affettivi dei minori rispetto a conflitti degli adulti e tende ad adattare le norme all’ evoluzione della società civile, così com’ è oggi, e non in ossequio ad un ideale astratto di famiglia.
In Francia, ogni anno, 300 mila bambini nascono fuori dal matrimonio (il 40 per cento, contro il 6 per cento di trent’ anni fa), e a 280 mila matrimoni corrispondono, annualmente, 120 mila divorzi. Una famiglia su cinque è ricomposta o monoparentale.
Realtà dolorosa, ma comune. Nel 90 per cento dei casi, i figli vengono affidati alla madre, la quale sovente o lamenta la latitanza del padre o gli chiude le porte. E difficile, se non impossibile, non amarsi più e continuare a volersi bene, o almeno anteporre l’ interesse dei bambini.
Ancora più arduo cancellare per legge egoismi e rancori.
Ma la Francia ci prova.
Basta, allora, dicono i legislatori, con le responsabilità limitate, con la «scomparsa» del padre, con la doppia e gravosa funzione educativa delle madri separate.
Ma basta anche con i figli usati per battaglie legali fra coniugi, con le piccole e grandi rivalse di ex mogli vendicative, con figli di separati che diventano una «proprietà» delle madri.
Il padre ha il dovere, ma anche il diritto, di vedere con assiduità i propri figli e di mantenere una relazione educativa ed affettiva, indipendentemente dal domicilio del minore.
Attualmente, si calcola che soltanto il dieci per cento dei bambini che vivono con la madre vedano regolarmente il padre una volta la settimana.
Con la nuova legge, viene rivisto anche il principio della residenza del minore stabilita a priori: potrà essere prevista una residenza alternata e dovrà essere trovato un accordo nel rispetto di esigenze dei figli, «perché la divisione del tempo fra genitori sia meno diseguale».
«Dobbiamo superare la formula standard che riserva ai padri il classico weekend su due», ha detto Segolene Royal, ministro della Famiglia e dell’ infanzia.
«La parità – ha aggiunto – è un obiettivo nella politica, nella società civile e nella famiglia.
La legge armonizza scelte personali e solidarietà sociale.
Oltre a essere un diritto del padre, la continuità affettiva di entrambi i genitori è anche un diritto della madre nell’ esercizio della responsabilità verso il minore». In concreto, la nuova normativa si fa carico di una «mediazione» fra i genitori perché trovino un accordo prima di finire davanti al giudice. Cancella alcuni articoli del codice che diversificano l’ esercizio della patria potestà a seconda che i genitori siano uniti, separati, divorziati o conviventi. Introduce, per le situazioni economicamente più difficili, forme di sostegno sociale. Abolita dal femminismo, la «patria potestà» ritorna.
Non più come prerogativa del padre, ma come dovere di entrambi i genitori. Anche quando non si amano più.
NOVE SU DIECI ALLA MAMMA
Nel 1995 il 92,8 per cento dei casi di separazione vedeva i figli affidati alla madre; nelle sentenze di divorzio la cifra calava leggermente: i ragazzi restavano con la mamma nel 90,3 per cento dei casi. Nel ‘ 98, ultimo anno «censito» sull’ argomento le cose non erano cambiate: nove volte su dieci i figli sono rimasti ancora alla madre sia nella prima fase della separazione sia di divorzio.
GENITORE ANTIPATICO
Alcune sentenze in materia hanno fatto storia. Come quella del gennaio 1998 della Cassazione che riconobbe agli adolescenti separati il diritto a non vedere il genitore non affidatario se provano per lui antipatia.
OBBLIGO ALLA PUNTUALITA’
Una sentenza del maggio ‘ 99 ha obbligato i genitori separati a presentarsi puntuali agli orari di visita stabiliti. Altrimenti l’ altro genitore è libero di organizzare come meglio crede la giornata.
PENALI PER LE VISITE MANCATE
Una delle ultime sentenze della Cassazione in materia, datata marzo 2000, ha stabilito una penale per chi non esercita il diritto di visita dei figli minori. Il genitore in questione è così chiamato a rimborsare, in denaro, all’ altro, gli spazi di libertà che gli sottrae non tenendo i bambini quando è il suo turno.
IL COMMENTO
Ma le formule giuridiche da sole non bastano La proposta francese, pur nella sua più ampia prospettiva, fa tornare alla mente il progetto unificato che venne approvato in Italia – praticamente all’ unanimità – dalla Commissione giustizia della Camera in sede referente. Progetto che poi è rimasto impantanato ed è caduto nel nulla con la fine della legislatura.
Anche il progetto italiano aboliva il concetto di affidamento dei figli minorenni alla madre o al padre, e il concetto di affidamento congiunto. Si voleva insomma attuare, anche da noi, attraverso l’ abolizione di formule ormai considerate logore, una sostanziale parità tra i genitori, evitare che il genitore affidatario si sentisse il «padrone dei figli» e il genitore non affidatario si sentisse un questuante di rapporti e di familiarità. Un questuante sul piano affettivo ma un ufficiale pagatore sul piano economico. Questo discorso evidentemente è la voce dei padri che nella grandissima maggioranza e nella tradizione non sono i genitori affidatari, essendo le madri preferite e privilegiate.
Una voce che si manifesta in rabbia o in mortificazione solitaria, o che assume un modulo corale attraverso le associazioni dei padri separati.
Il progetto italiano che non usava il termine affidamento prevedeva naturalmente, però, che il giudice dicesse dove il figlio minore in concreto deve vivere.
La proposta francese, che avrà certo più sollecita fortuna, non solo afferma principi di uguaglianza, ma anche il diritto del minore di avere la sua famiglia, e questo sia che i genitori siano stati sposati, sia che siano stati solo dei conviventi. In questo concetto di famiglia entrano anche i nonni, figure che possono avere un ruolo determinante e positivo, ma che in concreto spesso vengono fatalmente emarginati dai genitori in contrasto.
È chiaro dunque che il progetto francese merita attenzione e apprezzamento, ma c’ è un avvertimento, senza confini, che l’ esperienza suggerisce. Non saranno mai le sole formule giuridiche, talora enfatiche e ottimistiche, a risolvere i problemi. I genitori in lite per i figli danno il peggio di sé, con la supponenza di voler difendere la prole in verità vogliono spesso offendere il coniuge, il compagno o la compagna. Le formule giuridiche possono costituire un valido aiuto, ma il costume deve cambiare.
La mediazione familiare affidata a psicologi esperti può fare moltissimo, proprio perché non dà regole imperative e schematiche, ma tende a responsabilizzare i genitori che la forza e la ragione la devono cercare e trovare in loro stessi.
Fonte: corriere della sera
La mia relazione si colloca nell’ ambito del danno esistenziale di natura endofamiliare , in particolare tratterò il tema del danno esistenziale e dei suoi effetti sui minori coinvolti nelle contese delle cause di separazione, del loro utilizzo o manipolazione da parte dei genitori e dello svilupparsi di una delle più gravi patologie da separazione quale è la Sindrome da Alienazione parentale.
Sappiamo che la famiglia conflittuale è un sistema che produce di gravi patologie ma, ciò nonostante, sembra esservi una grande incapacità del sistema sociale ad occuparsi del problema.
La Sindrome da alienazione parentale è una figura di danno esistenziale emergente pertanto necessita di una trattazione esplicativa di quello che è il fenomeno in sé, sebbene chi di noi avvocati si sia occupato di cause di separazione si è sicuramente imbattuto nel fenomeno in questione, ma ciò che è importante evidenziare è una precisa descrizione ed individuazione della sindrome da alienazione parentale o genitoriale.
Per comodità espositiva si indicherà la sigla abbreviata di PAS
Che cosa è dunque la PAS ? E’ una figura di derivazione anglosassone oggetto di studio e ricerca in ambito scientifico e giuridico da oltre 20 anni ma ancora poco conosciuta e diffusa in Italia, ed è stata inizialmente descritta e sintetizzata in letteratura da Richard A. Gardner nel 1985 ( Gardner, Family therapy of the Moderate Type og parental Qlienation Sindrome, in The American Journal of Family Therapy, p. 195 ).
Si tratta di un disturbo psicologico che insorge esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli a seguito del loro coinvolgimento in separazioni conflittuali non adeguatamente mediate.
Richiard Gardenr ha descritto la PAS come “quella situazione in cui un genitore – detto genitore Alienatore – attiva un programma di denigrazione contro l’ altro genitore – detto genitore Alienato – utilizzando e manipolando il figlio..
MODALITA DI MANIFESTAZIONE DELLA SINDROME
Le modalità o tecniche di programmazione del genitore alienante comprendono l’ uso di espressioni denigratorie riferite all’ altro genitore, attribuendogli false accuse di trascuratezza, violenza o abuso. Si tratta , dunque, di vera e propria costruzione di una realtà virtuale di terrore e vessazioni che genera, nei figli, profondi sentimenti di
paura, diffidenza ed odio verso il genitore alienato.
Pur tuttavia non si può parlare di semplice programmazione del genitore alienatore sul figlio poiché nelle situazioni di Pas il figlio stesso assume un proprio ruolo attivo fornendo un personale apporto alla campagna di denigrazione del genitore alienato; è proprio questa combinazione di fattori agita da una triplice figura – quella del figlio
- che rende riconoscibile una diagnosi di Pas.
I figli, si alleano con il genitore apparentemente sofferente, si mostrano come contaminati da questa sofferenza ed iniziano ad appoggiare la visione del genitore alienante, esprimendo, a loro volta in modo apparentemente autonomo, astio, disprezzo e denigrazione contro il genitore alienato.
E’ di tutta evidenza che una simile dinamica di programmazione spesso arriva distruggere la relazione tra figli e genitore alienato. Tale programmazione agita da parte di un genitore patologico – genitore alienante – porta i figli a perdere il contatto con la realtà degli affetti e ad esibire astio e disprezzo ingiustificato e continuo verso l’ altro genitore – genitore alienato- . I figli così programmati arrivano a rifiutare qualunque contatto, anche solo telefonico, con il genitore alienato.
Perché si possa parlare di PAS, però , è necessario chiarire un aspetto fondamentale del fenomeno ovvero che i sentimenti di astio, disprezzo e rifiuto non devono essere giustificati da reali mancanze, trascuratezze o addirittura da violenza del genitore alienato. In presenza di reali abusi o trascuratezze, la diagnosi pas non è applicabile.
DIAGNOSI DI PAS E SINTOMI DI RICONOSCIMENTO
La Sindrome da Alienazione Parentale si può riconoscere attraverso l’ osservazione di 8 sintomi primari nel minore. Quindi l’ ascolto del minore da parte dei vari specialisti che entrano in gioco in una separazione, siano essi avvocati, magistrati, assistenti sociali o psicologi deve evidenziare la presenza degli 8 sintomi
specificamente tipizzati:
1) Il primo sintomo è La campagna di denigrazione, il figlio mima o scimmiotta i messaggi di disprezzo del genitore alienante verso l’ altro genitore. In una situazione normale, in un contesto familiare più sano , ciascun genitore non permetterebbe che il figlio esibisca mancanza di rispetto e diffami l’ altro.
Nella Pas , invece, il genitore programmante non mette in discussione questa mancanza di rispetto, ma può addirittura arrivare a favorirla.
2) Il secondo sintomo è La razionalizzazione debole dell’ astio, per cui il bambino spiega le ragioni del suo disagio nel rapporto con il genitore alienato con motivazioni illogiche, insensate o anche solamente superficiali. “
3) La mancanza di obbiettività ; è un ulteriore elemento sintomatico, per il quale il genitore rifiutato è descritto dal bambino come “ tutto negativo”, mentre l’altro genitore è visto come “ tutto positivo”.
4) Il fenomeno del pensatore indipendente il figlio afferma di essere una persona che sa pensare in modo indipendente, autonomo e di avere elaborato da solo i termini della campagna di denigrazione senza influenza del genitore
programmante.
5) L’ appoggio incondizionato ed automatico al genitore alienante è una presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore alienante, in qualunque genere di conflitto si venga a creare.
6) L’ assenza del senso di colpa è il sesto sintomo : ciò significa che tutte le espressioni di disprezzo nei confronti del genitore alienante sono vissuti da bambino senza alcun senso di colpa.
7) Gli scenari presi a prestito sono affermazioni del bambino che non possono ragionevolmente provenire dal minore direttamente, come ad esempio l’ uso di parole o la descrizione di situazioni normalmente non conosciute da un
bambino di quell’ età per descrivere le colpe del genitore escluso.
8) Infine , l’ ottavo sintomo è l’ estensione delle ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato .
CONSEGUENZE E DANNO ESISTENZIALE
L’ instaurazione incontrollata della PAS è una vera e propria forma di violenza emozionale in grado di produrre significative psicopatologie nella vita dei bambini coinvolti.
La gravità della situazione è evidente soprattutto se si considerano due fattori: in primo luogo non è raro che le cronache diano notizia di gesti estremi compiuti da genitori affidatari, come rapimenti , omicidi e quant’ altro.
In secondo luogo la violenza emotiva subita dai minori crea danni enormi e spesso produce significative psicopatologie sia nella vita presente che in quella futura: non sono pochi i casi di minori coinvolti in casi di PAS che sono diventati giovani con disagi psicologici notevoli, o la mancanza di rispetto per le figure autorevoli come insegnanti o datori di lavoro, turbe psichiche, paranoia e psicopatologie legate all’identità in genere.
Un genitore che programma sistematicamente un bambino per spingerlo ad una condizione di continuo rifiuto e denigrazione di un genitore affettuoso e devoto rileva un totale disprezzo per il ruolo che il genitore alienato ha nell’ educazione del minore. Il genitore alienante determina la rottura di un legame psicologico che potrebbe, nella maggior parte dei casi rivelarsi di grande importanza per il bambino , nonostante la separazione o il divorzio dei genitori. I genitori che esibiscono comportamenti alienanti , rivelano oltre che un grave deficit nel ruolo genitoriale, violano diritti costituzionalmente garantiti ai minori . Un deficit genitoriale , dunque, che dovrebbe essere preso in seria considerazione dal Tribunale quando decide lo stato di primo affidatario.
Di conseguenza i Tribunali, quando devono valutare i pro e i contro del trasferimento di custodia, farebbero bene a ritenere che il genitore che programma una PAS dimostra un grave deficit parentale. Con ciò non si intende suggerire che un genitore che provoca la PAS debba essere automaticamente privato della custodia primaria, ma solo che questo atteggiamento debba far parte di quegli elementi di valutazione che l’ organo giudicante deve considerare nella decisione sulla custodia dei figli.
PAS E MOBBING GENITORIALE
Volevo ricollegarmi alla relazione della collega che mi ha preceduta Avv. De Feo per trattare brevemente la differenza tra Pas e Mobbing genitoriale.
Il “mobbing genitoriale” consiste nell’adozione da parte di un genitore, separato o in via di separazione dall’altro genitore, di comportamenti aggressivi preordinati e /o comunque finalizzati ad impedire all’altro genitore, attraverso il terrore psicologico, l’umiliazione, e il discredito familiare, sociale, legale, l’esercizio della propria
genitorialità, svilendo e / o distruggendo la sua relazione con il o i figli. Manca nel mobbing genitoriale l’ apporto del figlio alla campagna denigratoria.
La forma più frequente di “mobbing genitoriale” è comunque quella in cui il genitore affidatario inizia per primo a comportarsi da mobber, e l’altro reagisce di volta in volta con comportamenti aggressivi, a volte producendo a sua volta del “mobbing” contro l’altro. Di norma, la coppia diventa a “transazione mobizzante” allorché il genitore affidatario (che in breve diventerà cioè “mobber”) percepisce il comportamento dell’altro genitore come perturbante della stabilità del “nucleo familiare” e, dunque, sua.Più frequentemente, il genitore mobbizzante è l’affidatario.
Questi, forte della convivenza con il figlio, tenderà ad impedire all’altro di continuare a poter esercitare un ruolo decisionale importante nella vita del figlio.
Altre volte ad essere genitore mobbizzante è il non affidatario: in questi casi, il risultato sarà statisticamente più drammatico di quel che accade allorché avviene il contrario.( es. parlare male dell’altro genitore, non adempierà agli orari di riconsegna per “dispetto”, evaderà, senza motivazione economica l’esatto mantenimento dell’assegno mensile).
Definiamo pertanto, “mobbing genitoriale” una situazione in cui siano presenti per sei mesi almeno, ripetuti episodi di mobbizzazione in una delle due aree di esercizio della genitorialità.”
Definiamo poi “mobbing genitoriale esteso” quello in cui partecipano con accanimento più familiari del genitore mobber, considerando di fatto “fisiologico” che gli ascendenti siano schierati con i figli;”
Il “mobbing genitoriale” mira dunque alla espropriazione dell’altro dal proprio ruolo genitoriale. Riguarda un conflitto agito dai due coniugi, nella pas vi è l’ apporto del figlio.
LA PAS IN TRIBUNALE
Abbiamo precedentemente detto che la PAS è una figura di danno esistenziale emergente per cui non sono molte le pronunce giurisprudenziali intervenute su questo tema , anche perché le cronache giudiziarie riguardano prevalentemente ipotesi in cui il genitore si sottrae all’ adempimento degli obblighi familiari piuttosto che il caso in
cui egli è vittima di comportamenti manipolativi dell’ altro genitore.
Tuttavia, vi sono alcuni primi segnali positivi di riconoscimento del fenomeno. Si può segnalare una sentenza relativamente recente del Tribunale di Bergamo ( Ufficio GIP, n. 3490/2004 in articolo “ La sindrome da alienazione parentale “ Avv. Missiaggia, p.3 ) che si è espressamente occupata della Sindrome di alienazione
parentale, affrontando un caso di presunti abusi sessuali compiuti dal padre ai danni del figlio minore.
In tale occasione il giudice ha ritenuto non attendibile il racconto del minore, ascoltato in sede di incidente probatorio, in quanto contraddittorio, incoerente, illogico ma soprattutto in contrasto con quanto riportato “ de relato” dal soggetto che aveva raccolto le prime dichiarazioni del bambino.
Lo stesso organo giudicante concludeva affermando espressamente che “ altresì inficia l’ attendibilità del racconto del minore l’ accertata presenza di un acceso conflitto coniugale dei genitori relativo alla separazione e all’ affidamento del figlio, specie ove riscontri la cosiddetta sindrome di alienazione genitoriale”, stato psicologico tipico delle coppie che si separano con liti senza esclusione di colpi pur di impedire all’ altro la custodia del minore”.
Ed infine con sentenza del 5/11/2004 il Tribunale di Monza ( in Danno e Resp., 2005, p. 851) ha riconosciuto l’ esistenza del danno esistenziale per responsabilità del genitore affidatario presso il quale il figlio viveva stabilmente: Il genitore che venga meno al fondamentale dovere, morale e giuridico, di non ostacolare, anzi di
favorire la partecipazione dell’ altro genitore alla crescita ed alla vita affettiva del figlio, è responsabile per il grave pregiudizio arrecato al diritto personale di quest’ultimo alla piena realizzazione del rapporto parentale. E’ pertanto risarcibile la avvenuta compromissione del rapporto tra il figlio e l’ altro genitore che non ha potuto esercitare per lungo tempo il diritto di visita al figlio per effetto della condotta ostruzionistica dell’ altro genitore.
L’annullamento della funzione genitoriale comporta un grave danno morale ed esistenziale in quanto il genitore non può assolvere ai propri doveri nei confronti del figlio e non può esercitare i propri legittimi diritti di genitore, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione.
Conseguentemente anche il figlio potrebbe subire un danno meritevole di risarcimento dalla condotta del genitore “ostacolante“: viene, infatti, leso un interesse fondamentale del minore, consistente nel diritto a svolgere un armonico rapporto affettivo con il proprio genitore ed a ricevere dallo stesso la necessaria formazione sociale, istruttiva ed educativa, così come previsto dall’ articolo 30 della Costituzione – è diritto e dovere dei genitori mantenere, educare ed istruire i figli- e dagli articoli 147 e 148 Cc.
CONCLUSIONI
Infine , dunque, e con questo arrivo alla conclusione, il principale compito di noi operatori del diritto sarà quello di riconoscere gli elementi costitutivi di danno esistenziale in determinate categorie meritevoli di particolare tutela e conseguentemente della sua quantificazione e della sua risarcibilità.
http://www.ordineavvocati.ancona.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=170
Il ministro per le pari opportunità Mara Carfagna si era espressa favorevolmente sulla proposta di legge contro l’omofobia, affidando il ruolo di relatore all’onorevole Paola Concia del PD, l’unica lesbica dichiarata nell’attuale parlamento italiano. Grazie all’azione di un eroico gruppo di cattolici parlamentari appartenenti a diversi partiti, la proposta di legge pro omosessuali non è passata.
L’omosessualità femminile o lesbismo, termine coniato dall’isola greca dove si dice fosse ampiamente praticato dalle donne è attualmente un fenomeno sociale sotterraneo estremamente insidioso che se non adeguatamente osteggiato potrebbe determinare nei prossimi decenni dei mutamenti sociali di grande rilevanza che porterebbero l’Occidente ad un totale declino. Riguardo all’omosessualità femminile o lesbismo, indubbiamente essa è esistita in tutte le epoche storiche, sebbene in determinati periodi storici, come ad esempio il periodo imperiale romano, il numero delle lesbiche sia stato di gran lunga maggiore rispetto ad altri. Attualmente il lesbismo è un fenomeno sociale in gran parte sommerso che si serve di alcuni simboli come segni identificativi che appaiono su magliette, spillette, ciondoli o orecchini.
Il simbolo più usato dalle lesbiche italiane è quello formato da due immagini di Venere che si incrociano. Altro simbolo è la lettera greca lambda e poi c’è il simbolo delle amazzoni rappresentato da un’ascia a doppio taglio.

L’uso di tali simboli è anche un modo per farsi riconoscere dalle altre lesbiche, poiché pochissime persone oltre alle lesbiche sono in grado di riconoscere il significato di detti simboli. Secondo autorevoli autori l’aumento del lesbismo è collegato al femminismo e al neopaganesimo. Il femminismo ha funzionato da ideologia legittimante del lesbismo in quanto numerose omosessuali hanno ammesso di essere state influenzate nella loro scelta di orientamento sessuale dall’azione sociale e culturale del movimento femminista e quindi di essere divenute lesbiche prima intellettualmente e poi eroticamente.
Inoltre è sintomatico il fatto che l’omosessualità femminile sia più frequente e pubblica in nazioni quali i Paesi Scandinavi o gli Stati uniti dove il femminismo è comparso in anticipo rispetto alle altre nazioni. Inoltre la corrente ideologica atea, neopagana e anticristiana fomenta la diffusione della omosessualità femminile come strumento di lotta ai valori della famiglia tradizionale. Il sito degli atei italiani dà in gran risalto alle news di affido a lesbiche perché ne fa uno strumento di battaglia contro la religione.
Il lesbismo, come affermano autori dell’antichità come Livio, Giovenale, san Paolo, era frequentatissimo e non era affatto praticato in clandestinità ma alla luce del Sole. Nel paganesimo esistevano i riti dei “ misteri femminili” che prevedevano relazioni sessuali lesbiche. Indubbiamente con la secolarizzazione vi è presso le masse l’indebolimento della visione cristiana del mondo e della morale cattolica che è sempre totalmente ostile alle relazioni omosessuali e questo neopaganesimo di conseguenza elimina molti ostacoli etici e religiosi che anche nel recente passato hanno frenato il diffondersi del lesbismo. Per quanto riguarda la posizione della Chiesa Cattolica nei riguardi dell’omosessualità essa è estremamente chiara e severa.
Il magistero della Chiesa scaturisce da tre fonti: la Sacra Scrittura, la Tradizione e la legge naturale. Quanto alla Bibbia, la sua dottrina riguardo all’omosessualità è assai esplicita e non tollera interpretazioni ambigue. Qualcuno potrebbe obiettare che la bibbia sia una letteratura debitrice verso la mentalità prescientifica delle varie epoche in cui fu composta. Deve essere tuttavia rilevato che esiste un evidente coerenza all’interno delle Scritture per quanto riguarda il giudizio sul comportamento omosessuale. Una coerenza mantenuta dal Cattolicesimo in 2000 anni di storia.
La Tradizione della Chiesa –e questa comprende non solo il magistero dei papi e dei vescovi, ma anche l’autorevole opinione dei Padri, dei Dottori e dei santi- è stata unanime nel condannare l’omosessualità come peccato gravissimo. Offro una velocissima carrellata di citazioni bibliche e di santi a tale riguardo.
Nell’Antico Testamento il libro del Levitico afferma: “Non accoppiarti con un maschio come si fa con la donna: è cosa abominevole”(18,22). San Paolo nella prima lettera ai corinzi dichiara: “ Non illudetevi! Né i fornicatori, né gli idolatri, né gli effeminati, né i sodomiti erediteranno il Regno di Dio”(1Cor.,6,9-10).
Sant’Agostino attesta: “I delitti che vanno contro natura, ad esempio quelli compiuti dai sodomiti, devono essere condannati e puniti ovunque e sempre”(Confessioni, c.III, p.8).
San Giovanni Crisostomo ribadisce: “ Non solo le passioni degli omosessuali sono sataniche, ma le loro vite sono diaboliche”(Homilia IV in Epistola Pauli ad Romanos). San Pier Damiano dice dell’omosessualità: “Questo vizio non va affatto considerato come un vizio ordinario, perché supera per gravità tutti gli altri vizi”(Liber Gomorrahanus).
Il sommo dei teologi cattolici san Tommaso d’Aquino senza equivoco attesta: “ Nei peccati contro natura in cui viene violato l’ordine naturale, viene offeso Dio stesso in qualità di ordinatore della Natura”(Summa Teologica, II-II,q.154,a.12.).
Santa Caterina da Siena riguardo agli omosessuali e alle loro pratiche erotiche immonde dichiara: “Commettendo il maledetto peccato contro natura, quali ciechi e stolti, essendo offuscato il lume del loro intelletto, non conoscono il fetore e la miseria in cui sono”(Dialogo della Divina Provvidenza).
Concludo la carrellata con san Bernardino da Siena che afferma senza mezzi termini: “Il peccato della sodomia maledetta è stato detestato sempre da tutti quelli che sono vissuti secondo Iddio”(Predica XXXIX).
Ma anche a prescindere dalle fonti soprannaturali, secondo la stessa legge naturale il comportamento omosessuale è obbiettivamente disordinata, dal momento che priva l’atto sessuale dalla sua finalità essenziale e indispensabile che è la procreazione. La vera famiglia come istituzione fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna è uno di quei valori non negoziabili dei quali ha parlato tanto Benedetto XVI, cioè fondamentali nel deposito della fede, il cui abbandono implicherebbe l’apostasia.
La Chiesa non può tacere, essa per obbligo di fedeltà alla sua missione divina, riguardo all’omosessualità deve dire che essa non è mai assolutamente lecita. Oggi moltissimi, di qualsiasi appartenenza politica o religiosa, la pensano come la Chiesa, hanno però paura di intervenire pubblicamente sulla problematica dell’omosessualità che non riguarda solo la sfera psicologica o morale ma il progresso o la decadenza di una intera società perché hanno paura di essere tacciati di omofobia.
Don Marcello Stanzione
«Secondo gli esperti, le calunnie hanno quasi tutte le stesse caratteristiche: vengono usati bambini piccoli, da 2 a 5 anni, che non presentano alcun segno di violenza, coinvolti in separazioni conflittuali in cui i nonni spesso assumono un ruolo decisivo».
La notizia arriva dal settimanale l’Express, che però non fa il nome di chi, fingendo di difendere i bambini, li ha devastati con false accuse di pedofilia. Forse temendo che questi criminali, adusi ad abusare del sistema giudiziario per scopi pedo-criminali, potessero cercare di mettere a tacere le proprie malefatte costruendo una denuncia per diffamazione.
Apparso negli USA qualche anno fa, un allarmante fenomeno ha preso piede nei tribunali, una sorta di follia che porta le coppie in guerra per l’affido dei figli a usare la più terribile accusa, quella di incesto. Centinaia di papà — molto più raramente le madri — si dichiarano oggi calunniati dall’ex: «È l’arma atomica delle separazioni conflittuali». [...]
I casi di false accuse sembrano curiosamente molto più numerosi nella piccola città di Pontoise, vicino a Parigi, dove il fenomeno ha assunto l’aspetto di una epidemia. 15 papà accusati nello stesso tribunale per storie simili, alla fine si sono uniti per proclamare la propria innocenza. Nessuno è mai stato condannato e 9 già assolti. In 10 di questi casi le madri accusatrici erano rappresentate dalla stessa avvocata. Che in tutti i casi ha presentato la denuncia secondo la formula che impedisce di archiviare il caso obbligando ad aprire unprocedimento penale. «La sig.ra M. è una attivista femminista che fa da avvocata per la locale Casa della Donna» dice Dominique Marion, uno dei padri falsamente accusati «si è specializzata in tali accuse, che usa per mettere i papà fuori gioco e allontanarli dai figli». La relazione di uno psicologo esperto nominato dal Tribunale parla apertamente di «ruolo nefasto» giocato dall’avvocata femminista, qualificata come «fanatica» e «settaria»: «I suoi eccessi, la sua abitudine alla menzogna, a volte diffamatoria, dimostrano la sua incapacità a mantenere una distanza sana ed oggettiva in queste faccende». [...]
La situazione è diventata così grave che il Procuratore ha ricevuto 10 di questi papà. Oltre agli eccessi dell’avvocata femminista, hanno lamentato la lentezza della giustizia ed il ruolo negativo di alcuni «esperti» abusologi che rilasciano certificati di convenienza alle madri calunniatrici.
Una psichiatra infantile, la dr. B, coinvolta nei fattacci di Pontoise è stata interdetta per 3 anni dall’Ordine dei Medici per aver ripetutamente denunciato «la responsabilità di un papà in abusi sessuali privi di fondamento» [...].
«Certe madri fanno il tour degli abusologi fino a quando trovano quello che certificano quello che vogliono» constata Nicole Tricart, presidente del Tribunale dei Minori di Parigi «a volte ci troviamo di fronte certificati che fanno rabbia. Come quella psicopatica che ha descritto in dettaglio l’esame con il quale decideva che una bambina di 5 anni era stata abusata: le sentiva il polso mentre sussurrava all’orecchio della bambina la parola “incesto”, dall’aumento dei battiti ha dedotto un forte trauma sessuale». QED
«Molto spesso il primo passo compiuto dal magistrato è quello di sospendere i diritti di accesso del genitore accusato. Che nel caso di una falsa accusa, è esattamente ciò che il genitore accusatore sta cercando».
Nessuno esce indenne dalle accuse, né il bambino né l’imputato né l’accusatore, ha detto Lawrence Becuywe, giudice del tribunale di Pontoise. Dal momento in cui sono stati lanciati, si entra nel campo della follia, odio o perversione allo stato puro. [...]
Lo psicologo canadese Hubert Van Gijseghem, specialista mondiale nel settore, afferma che le false accuse hanno conseguenze gravi quanto la pedofilia vera e propria.
Roma, 27 mag (Velino) – “Un tempo si diceva che l’Italia fosse un paese di santi, eroi e navigatori. Adesso sembra che tutti quanti abbiano lasciato il posto ai pedofili”. Così Marco Casonato, docente di Psicologia dinamica all’ università di Milano-Bicocca, commenta con il VELINO il dato dal quale risulta che il 96 per cento circa dei casi registrati ogni anno in Italia, relativi a denunce di minori che sostengono di aver subito una violenza sessuale, è falso. Un dato che rafforza l’allarme lanciato da tempo da psicanalisti e psicologi: attorno al drammatico fenomeno della pedofilia si sta scatenando una vera e propria psicosi altrettanto pericolosa.
Casonato, che è stato tra gli organizzatori del convegno “Abusi, falsi abusi e scienze forensi” tenutosi nell’ateneo milanese dal 20 al 22 maggio, dichiara: “Dai dati diffusi dalla magistratura all’inaugurazione dell’anno giudiziario, si scopre che solo una bassissima percentuale di persone processate per abusi su minori viene condannata. Questo non perché vengano fatti pochi sforzi, ma perché è molto facile essere accusati ingiustamente. Basti pensare che in diversi asili, piscine o teatri per bambini non è più possibile scattare una foto, pena l’essere guardati con sospetto. I genitori alle recite dei propri figli proibiscono ad altri genitori di riprendere lo spettacolo con le telecamere per aura che tra loro si nasconda un pedofilo che diffonderà le immagini. Nonni e zii girano fuori da scuola con fogli in tasca nei quali è attestato per iscritto che sono parenti del bambino. Si è scatenata una psicosi, insomma, che è grave quanto la pedofilia stessa e che causa danni non certo inferiori”.
Casonato individua il periodo in cui è esplosa questa psicosi collettiva .
“Dal 1993-94 è stato un crescendo – dichiara lo psicologo -. In Italia si è ripetuto quanto era accaduto negli anni Ottanta in America. Vicende simili a quelle di Rignano Flaminio e Brescia sono già successe negli Usa. Si può dire
che il fenomeno ha investito un po’ tutti i paesi occidentali, chi prima e chi dopo, ma è successo dappertutto. In Italia, forse, ci abbiamo poi messo del nostro”. E cita il famoso caso di Gino Girolimoni, il “mostro” di Roma degli
anni Venti, accusato ingiustamente di stupri e omicidi di bambine e poi scagionato. “Il povero Girolimoni fu prosciolto completamente da un tribunale dopo nove mesi – sottolinea Casonato -. Oggi, in Italia se si è fortunati il proscioglimento arriva dopo dieci anni. Se qualcuno è colpevole mi sta anche bene la durata della pena. Ma se si è innocenti, dieci anni della vita vengono distrutti”.
Qual è stata la causa scatenante del dilagare di questa paranoia? “Sarebbe bello se ci fosse un motivo ben individuabile –risponde Casonato -. È una sorta di ‘tempesta perfetta’ che ha bisogno di tanti elementi per erompere. Ne posso citare alcuni individuati da diversi studiosi internazionali. Ad esempio la fine della paura nei paesi occidentali del comunismo sovietico, del terrore della guerra atomica, delle spie e dei sabotaggi. Non è un caso che negli Stati Uniti è stato rilevato come la paura degli abusi sia parecchio diminuita dopo l’attentato dell’11 settembre, sostituita dall’angoscia per il terrorismo islamico. Del resto in ogni epoca storica le società hanno bisogno di un babau.
Un tempo ci si scatenava contro le streghe e gli eretici”.
Tra gli altri fattori, Casonato cita un certo tipo di cultura femminista. “Premetto che non ho niente contro il femminismo, del quale esistono diverse versioni – dichiaralo psicologo -. Un certo modello di cultura femminista, però, vede l’ uomo come un essere intrinsecamente pericoloso per le donne e i bambini”. E ancora, ad alimentare la psicosi concorre anche lo sfascio della giustizia italiana. “Parlare della situazione della giustizia nel nostro Paese è come sparare sulla Croce Rossa – afferma Casonato -: ci sono pochi uomini, scarsi mezzi e tante cose non funzionano. Come dicevo prima, un iter processuale che dura dieci anni non fa che generare e alimentare il clima velenoso dei sospetti”.
Non inferiore la responsabilità delle famiglie. “Preferiscono credere al babau piuttosto che stare dietro ai propri figli – rileva Casonato -. Adesso sul banco degli accusati finisce internet. Ma internet è come una bicicletta: ci devono essere un papà e una mamma che insegnino ai bambini come si usa.
Chiaro che se il figlio viene lasciato solo davanti al computer, davanti la televisione o in mezzo alla strada le probabilità che gli succeda qualcosa sono più elevate”. E quali le responsabilità della stampa in questa crescente psicosi della pedofilia? “Se c’è un ‘mostro’ da sparare in prima pagina si usano i titoloni – risponde lo psicologo -. Poi quando il ‘mostro’ si scopre
che non è più tale, perché magari c’è stato uno sbaglio o le cose sono state chiarite, non ne parla più nessuno. Fino a che non ne verrà fuori un altro a rimpiazzarlo – conclude Casonato -, quello della pedofilia continuerà a essere
il babau dominante nella società italiana”.
Fonte: “il velino” e http://www.avvocatofrancescomiraglia.it/?p=512
http://www.abusologi.com/il-96-delle-denunce-sono-false/
La sindrome (insieme di sintomi e, in particolare, indicatori di disagio) da alienazione genitoriale si osserva nei minori coinvolti in separazioni conflittuali dei loro genitori. Anche se ancora non è codificata come malattia vera e propria, si richiede spesso l’intervento di specialisti (medici e psicologi) in grado di risolvere quel disagio psichico.
MA C’E’ CHI CERCA DI NEGARE L’ESISTENZA E LA CONSISTENZA DI QUESTA FORMA DI ABUSO.
Chiariamo quindi le cose IN DUE PUNTI:
1) Il disagio psichico che si crea nel bambino psicologicamente manipolato è un disagio di PERTINENZA MEDICO-PSICOLOGICA
2) Il genitore alienante (quello che manipola la psiche dei figli per fargli odiare l’altro genitore), invece, compie un crimine, un reato. E di quel genitore malevolo deve eventualmente occuparsi l’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.
Questi sono i termini corretti in cui si pone qualsiasi situazione di ALIENAZIONE GENITORIALE: da una parte un genitore che compie un REATO, dall’altra un bambino che subisce ABUSO PSICHICO.
Per ulteriori informazioni suggeriamo la consultazione di questo sito dedicato: http://www.alienazione.genitoriale.com
Fonte: http://www.iodonna.biz/?p=267